Statuto
STATUTO EPAM
(APPROVATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 26 GIUGNO 2006)
ART. 1
COSTITUZIONE E SEDE
E’ costituita, nell’ambito dell’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano, l’Associazione tra i titolari di pubblici esercizi, denominata:
“EPAM – Associazione Provinciale Milanese Pubblici Esercizi”.
L’Associazione ha sede in Milano. Essa non può avere vincoli con partiti politici.
Aderisce alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi.
ART. 2
DURATA
L’Associazione ha durata illimitata.
ART. 3
SCOPI
Scopi dell’Associazione sono:
- la tutela degli interessi degli operatori di aziende di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, che espletano la loro attività nella Provincia di Milano;
- la rappresentanza, presso Autorità, Enti ed Istituzioni che hanno competenze in ordine alla regolamentazione ed alla vigilanza sulle attività di somministrazione e turistiche;
- la pacifica risoluzione delle controversie che, in rapporto all’attività esercitata, dovessero insorgere fra gli associati, sia individualmente che collettivamente;
- lo studio, la promozione e la realizzazione di iniziative economiche, dirette a stimolare l’incremento della produttività e la razionalità nelle aziende degli associati, favorendone lo sviluppo e la prosperità, anche mediante accordi di natura economica relativi agli acquisti collettivi, al finanziamento nelle aziende, all’addestramento professionale, all’assistenza e previdenza, e ogni altra iniziativa promossa nell’interesse della categoria;
- la designazione dei propri rappresentanti o delegati in Commissioni e consessi, presso Enti e Autorità, quando lo richieda l'interesse degli associati e tale rappresentanza sia ammessa;
- l’assistenza e la tutela in ogni materia, prestata anche singolarmente, agli associati nelle questioni inerenti lo svolgimento della loro attività;
- l’espletamento di ogni altro compito che, per deliberato dell’Assemblea, sia ad essa affidato;
- la stipula, secondo le direttive e con l’assistenza della FIPE, di contratti ed accordi integrativi a livello territoriale.
ART. 4
ADESIONE AD ALTRE ORGANIZZAZIONI
L’Associazione può aderire, d’intesa con l’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano e con la FIPE, ad altre organizzazioni apartitiche, a carattere più generale, che perseguano scopi analoghi.
ART. 5
SOCI
Sono soci dell’Associazione le imprese di qualsiasi dimensione, individuali o società, esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande o attività ad essa complementari o affini, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, caffè; bar; gelaterie con o senza laboratorio; bar analcolici; chioschi per bibite e per gelati; frullerie; yogurterie; imprese di somministrazione a domicilio e di organizzazione di ricevimenti e banchetti; sale da thè; locali notturni; sale da ballo; piano bar; locali serali; latterie con o senza autorizzazione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; cremerie; caffè – ristoranti di stazione; pasticcerie con o senza laboratorio di produzione munite o meno di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; ristoranti; trattorie; osterie con o senza cucina; self service; fast-food; tavole calde o fredde; pizzerie; rosticcerie; friggitorie; birrerie; pub; piscine con attività di somministrazione; locande con attività di ristorazione, caffè, wine-bar, bar, con sede legale e/o operativa nella Città di Milano nonché nella Provincia di Milano e nelle altre costituende province che aderiranno al Sistema Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano.
L’EPAM, d’intesa con le Associazioni Territoriali costituenti l’Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano, assicura, secondo un principio di reciprocità, il doppio inquadramento degli Associati, come previsto dallo Statuto della Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano.
ART. 6
ADESIONE
Ai fini dell’adesione, quale socio, deve essere presentata domanda scritta di ammissione alla Giunta Esecutiva, che decide inappellabilmente.
Il rapporto associativo si costituisce per effetto e dal momento della delibera della Giunta Esecutiva di accettazione della domanda d’adesione dell’impresa.
L’Associazione, d’intesa con l’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano e le Associazioni Territoriali ad essa aderenti, aggiorna, periodicamente, i dati relativi ai soci che operano nelle aree territoriali della provincia esterne al territorio specificatamente afferente il Capoluogo.
Aderisce, inoltre, all’Associazione EPAM chi è in regola con i contributi associativi per l’anno in corso versati alla Associazione Territoriale competente, la quale attesta l’adesione tramite invio alla Segreteria EPAM della scheda di adesione.
ART. 7
PARTECIPAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Hanno titolarità a partecipare all’Associazione, in qualità di soci, le imprese individuali in persona del titolare o di un suo coadiutore familiare all’uopo designato con comunicazione scritta e le società in persona del legale rappresentante.
Per ciò che concerne le società il legale rappresentante potrà dare delega scritta a partecipare ad un socio o ad un amministratore operativo della stessa.
ART. 8
OBBLIGHI DEI SOCI
L’appartenenza all’Associazione comporta, per il socio, l’obbligo di osservare il presente Statuto e tutte le deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, saranno adottate dagli organi sociali.
Il Socio è, altresì, tenuto a comportarsi secondo correttezza e buona fede.
L’iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti statutari per il periodo di un anno solare e l’impegno si rinnova tacitamente, di anno in anno, se non vengono rassegnate le disdette, entro il trenta Dicembre dell’anno precedente, a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Segreteria dell’Associazione.
I soci ordinari sono obbligati a versare all’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano i contributi associativi annuali, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo a norma del successivo art. 9.
La qualità di socio non si trasmette per effetto della trasmissione della licenza di esercizio.
La qualità di socio si perde:
a) per disdetta;
b) mancato rinnovo della adesione all’Associazione, attestato dal mancato versamento dei contributi associativi per l’anno in corso, come disciplinato dall’art.9 del presente Statuto.
c) per perdita dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 dello Statuto;
d) per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di mancata osservanza degli obblighi statutari.
ART. 9
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
La misura e le modalità di pagamento dei contributi associativi annuali sono fissati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione d’intesa con l’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano.
Il versamento dei contributi associativi annuali è obbligatorio e, pertanto, la delibera del Consiglio Direttivo che ne determina l’entità e le modalità di pagamento costituisce titolo valido per la loro esazione anche coattiva.
Il pagamento dei contributi associativi è dovuto all’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano, che si assume ogni onere relativo alla gestione dei servizi, al funzionamento degli uffici ed alle attività dell’Associazione.
ART. 10
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Probiviri.
ART. 11
L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita dai soci in regola con i pagamenti dei contributi associativi relativi all’esercizio sociale di competenza ed a quelli relativi all’anno precedente.
Ciascun socio può delegare altro socio perché lo rappresenti in Assemblea.
Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun socio.
Le deleghe ai fini della rappresentanza in Assemblea dei soci sono rilasciate per iscritto su modello predisposto dalla segreteria dell’EPAM e convalidate dal Segretario.
Le società sono rappresentate in Assemblea dal legale rappresentante, ovvero da soggetto incaricato dal legale rappresentante stesso a mezzo di procura con sottoscrizione autenticata. La persona fisica nominata procuratore non potrà rappresentare per procura più di una azienda, anche se potrà esprimere più voti, massimo tre (3), in forza di deleghe eventualmente concesse da altri soci al suo dante causa.
ART. 12
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante comunicazione scritta recante l’Ordine del Giorno, data e luogo della convocazione, recapitata ai soci con posta ordinaria; via e-mail; via fax, oppure mediante pubblicazione su uno degli organi di stampa dell’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a cinque giorni.
ART. 13
VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando è presente o rappresentato per delega almeno un quinto dei soci.
In seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo l’orario fissato per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Ciò salvo quanto previsto dal successivo art. 23.
L’Assemblea è presieduta, di diritto, dal Presidente dell’Associazione, ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, da altro socio designato dall’Assemblea. Il Presidente designa un segretario, che lo assiste nei lavori e redige il processo verbale dell’Assemblea e tre scrutatori per le operazioni di voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, salvo quanto previsto dal successivo art. 23.
Le modalità di votazione vengono stabilite dal Presidente dell’Assemblea, salvo che per la elezione delle cariche sociali, che avviene con votazione a scrutinio segreto.
Le delibere assembleari potranno essere impugnate dai soci assenti o dissenzienti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla deliberazione, a pena di decadenza.
ART. 14
COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea ordinaria:
a) determina l’indirizzo generale delle attività associative;
b) elegge i membri del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 15;
c) elegge il Collegio dei Probiviri;
d) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
L’Assemblea procede alla elezione del Collegio dei Probiviri come corpo collegiale unitario. L’Assemblea elegge fra i soci ventuno (21) membri del Consiglio Direttivo, il quale dovrà essere adeguatamente rappresentativo delle Attività di cui all’art.5 del presente Statuto.
L’Assemblea ordinaria è, a cura del Presidente dell’Associazione, convocata una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, per l’espletamento dell’incombente di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo. Provvede, ogni cinque anni, agli incombenti di cui alle lettere b), c), d).
L’Assemblea straordinaria è convocata a cura del Presidente dell’Associazione, per iniziativa dello stesso, o su richiesta del Consiglio Direttivo, quando emergono esigenze urgenti che non possono essere rinviate all’Assemblea ordinaria.
ART. 15
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. Ne fanno parte i ventuno (21) membri eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei soci (art.7) in misura proporzionata alle attività rappresentate di cui sette (7) eletti dai soci, di cui all’art. 5 del presente Statuto, aderenti alle Associazioni Territoriali, il cui voto è limitato alla elezione dei propri Rappresentanti.
In aggiunta ai membri indicati al primo comma, il Consiglio Direttivo può cooptare, su proposta del Presidente, altri sei (6) membri, dei quali tre (3) dovranno provenire dalle realtà esterne alla Città di Milano.
Il Consiglio Direttivo deve avere una adeguata rappresentanza delle Attività esercitate (Ai sensi dell’art.5 dello Statuto).
Il Consiglio Direttivo:
a) elegge, tra i propri membri, nella sua prima seduta da tenersi entro il trentesimo (30°) giorno dall’Assemblea, il Presidente dell’Associazione;
b) promuove e delibera le iniziative e i provvedimenti di carattere generale tendenti a conseguire i fini del presente Statuto;
c) nomina, su proposta del Presidente, tra i suoi membri, i Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
d) nomina, tra i propri membri, i componenti la Giunta Esecutiva a norma dell’art. 16 del presente Statuto;
e) delibera sugli atti di disponibilità del patrimonio;
f) fissa la misura e le modalità di pagamento del contributo associativo annuale, d’intesa con l’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano;
g) nomina, su conforme parere dell’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano, il Segretario dell’Associazione;
h) ratifica, ad ogni seduta, i provvedimenti di sua competenza che siano stati eventualmente adottati dalla Giunta Esecutiva a norma dell’art. 16 lettera d) del presente Statuto;
i) nomina Commissioni Tecniche a norma dell’art. 21 del presente Statuto e ne determina competenze e funzioni;
j) delibera, a norma dell’art. 4 del presente Statuto, sulle adesioni dell’Associazione ad altre Organizzazioni a carattere più generale;
k) nomina i rappresentanti della EPAM in Enti o Commissioni esterne.
Si riunisce, su convocazione del Presidente dell’Associazione, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
Le sue sedute sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe. Le sue decisioni sono prese a maggioranza dei votanti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
La seduta del Consiglio Direttivo per l’elezione del Presidente, di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è convocata dall’Assemblea che ne determina la data di svolgimento ed è presieduta dal Consigliere più anziano d’età.
ART. 16
GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva è composta da sette (7) membri. Ne sono di diritto componenti il Presidente e i Vice Presidenti. Gli ulteriori tre (3) membri vengono nominati dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, a norma dell’art. 15 lett. d) del presente Statuto. Dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Alla scadenza del mandato resta in carica, fino alla data dell’Assemblea fissata per la elezione degli organi sociali, con potere di ordinaria amministrazione e con funzione di Giunta elettorale.
E’ presieduta dal Presidente dell’Associazione.
La Giunta Esecutiva:
a) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
b) vigila sulle attività dell’Associazione;
c) promuove le iniziative dell’Associazione in ordine ai problemi economici, giuridici e sindacali della categoria;
d) esercita, in caso di necessità ed urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo alla ratifica dello stesso, nella sua prima seduta, le deliberazioni adottate;
e) ratifica, ad ogni seduta, i provvedimenti di sua competenza, che siano stati eventualmente adottati dal Presidente dell’Associazione a norma dell’art. 17 del presente Statuto.
Si riunisce, su convocazione del Presidente dell’Associazione, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta almeno quattro dei suoi membri.
Le sue sedute sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti.
Le sue decisioni sono prese a maggioranza dei votanti.
ART. 17
PRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione viene eletto, tra i membri del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 15 lettera a) del presente Statuto.
Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Presiede di diritto l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva. Nomina tra i Vice Presidenti un Vice Presidente Vicario. Rappresenta l’Associazione tanto nei rapporti interni che di fronte ai terzi ed ha la firma sociale. Vigila e presiede a tutte le attività dell’Associazione.
Attua, nell’interesse generale della categoria, le iniziative previste dallo Statuto Sociale o promosse dalla Giunta Esecutiva.
Esercita, ove occorra, i poteri della Giunta Esecutiva, sottoponendo alla ratifica della stessa, nella sua prima riunione, i provvedimenti adottati. Può delegare ai Vice Presidenti ed agli altri membri della Giunta Esecutiva particolari funzioni di sua competenza. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito nell’esercizio delle sue funzioni dal Vice Presidente Vicario.
ART. 18
VICE PRESIDENTI
I Vice Presidenti dell’Associazione, in numero di tre (3), sono nominati dal Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, tra i suoi membri, su proposta del Presidente, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Uno dei Vice Presidenti deve essere espressione della realtà territoriale esterna alla Città di Milano.
Coadiuvano il Presidente ed esercitano le funzioni che egli dovesse loro delegare.
ART. 19
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, nominati dall’Assemblea. Dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. L’Assemblea nomina il Presidente del Collegio, scelto tra i suoi membri effettivi.
La carica del Proboviro è incompatibile con qualunque altro incarico per conto dell’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri:
a) dirime, giudicando senza alcuna formalità, le controversie insorte tra i soci e l’Associazione relative alla vita e attività associative;
b) interpreta le norme del presente Statuto in caso di dissenso sulla loro applicazione; esprimendo parere consultivo.
ART. 20
SEGRETARIO
Il Segretario dell’Associazione è nominato a norma dell’art. 15, lett. g) dal Consiglio Direttivo su conforme parere dell’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano.
Il Segretario è responsabile dell’ordinamento e del funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della disciplina del personale da lui dipendente.
Dirige i servizi dell’Associazione, esegue i compiti affidatigli dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
Partecipa, con funzione di segretario, alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva di cui redige i verbali.
ART. 21
COMMISSIONI TECNICHE
Potranno essere istituite, su iniziativa del Consiglio Direttivo della EPAM, Commissioni Tecniche, che operano temporaneamente, sino ad esaurimento del mandato specifico loro affidato, con funzioni limitate a particolari specifici problemi.
Potranno partecipare alle Commissioni Tecniche anche i soci che non ricoprono altre cariche sociali.
ART. 22
ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
ART. 23
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E MODIFICHE STATUTARIE
Lo scioglimento dell’Associazione e relative modalità sono deliberate dall’Assemblea appositamente convocata con la presenza diretta o delegata e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea con le presenze previste dall’art. 13 e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti e rappresentati per delega, previa comunicazione e approvazione delle stesse da parte della Giunta di Presidenza della Federazione Italiana Pubblici Esercizi nonché dell’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano.
ART. 24
DISPOSIZIONI GENERALI
Tutte le cariche ricoperte dai soci dell’Assemblea non sono remunerate.
Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all’esercizio dell’anno in corso e di quello precedente.
I membri chiamati a sostituire i componenti di un organo collegiale che non abbiano portato a termine, per qualsiasi motivo, il loro mandato, rimangono in carica per il periodo di tempo che vi sarebbero rimaste le persone sostituite.
I membri del Consiglio Direttivo o della Giunta Esecutiva che, per dimissioni, prolungata assenza o impedimento e per qualsiasi altro motivo, non portino a termine il loro mandato, sono sostituiti. Alla nomina dei membri chiamati a sostituire quelli decaduti dall’incarico provvede, il Consiglio Direttivo, per cooptazione, tra i primi dei non eletti.
E’ considerato dimissionario il membro del Consiglio Direttivo o della Giunta Esecutiva che si assenti per tre volte, nel corso dell’esercizio dell’anno in corso, senza giustificato motivo, dalle riunioni cui è chiamato a partecipare. Il Consiglio Direttivo, dopo averne deliberato la decadenza, provvede, nella prima riunione utile, alla sua sostituzione per cooptazione.
In caso di vacanza del Presidente, per dimissioni o altro motivo, il Vice Presidente Vicario convoca, entro il quarantacinquesimo (45°) giorno dalla vacanza, il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente, che rimane in carica per il periodo di tempo che vi sarebbe rimasto il Presidente vacante.
In caso di vacanza anche del Vice Presidente Vicario, per dimissioni o per altro motivo, provvede ai compiti di cui al comma precedente il Consigliere più anziano d’età.
ART. 25
NORMA FINALE
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della Federazione Italiana Pubblici Esercizi e dell’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano, secondo i rispettivi ambiti di competenza, e quelle del codice civile.
ART. 26
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il presente Statuto sostituisce, per le parti modificate dall’Assemblea Straordinaria del 26 giugno 2006, quello approvato dall’Assemblea Straordinaria del 19 gennaio 1998.
Le modifiche statutarie entrano in vigore immediatamente dopo l’approvazione delle stesse da parte dell’Assemblea Straordinaria del 26 giugno 2006.



